PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Albo delle associazioni e organizzazioni delle donne aventi sede in Italia, di seguito denominato «Albo», le quali possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

      1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le organizzazioni delle donne che sono presenti in almeno cinque regioni, che svolgono attività:

          a) di promozione e di perseguimento dell'attuazione del principio delle pari opportunità nel campo sociale, civile, politico ed economico;

          b) di formazione ed emancipazione;

          c) di assistenza, istruzione e cultura;

          d) di solidarietà sociale e civile;

          e) di lotta per la pace e contro qualsiasi violenza individuale e collettiva;

          f) di salvaguardia della dignità e dei diritti della persona senza limitazioni di età, sesso, razza, fede politica e religiosa.

      2. Le associazioni e le organizzazioni delle donne di cui al comma 1 non possono avere fini di lucro.
      3. All'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, le associazioni e le organizzazioni delle donne devono accludere alla domanda:

          a) il proprio statuto, che deve recare, in particolare, l'indicazione dell'insediamento

 

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territoriale e delle finalità organizzative;

          b) il rapporto sulle attività svolte negli ultimi ventiquattro mesi;

          c) il bilancio economico relativo al medesimo periodo previsto alla lettera b).

Art. 3.

      1. È istituito il comitato di gestione dell'Albo, composto da un minimo di cinque e da un massimo di sette componenti, nominati dai rappresentanti legali delle associazioni e delle organizzazioni delle donne iscritte al medesimo Albo.
      2. Del comitato di gestione fa parte, in aggiunta ai componenti di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato.
      3. Il comitato di gestione è preposto ai seguenti compiti:

          a) valuta le domande di iscrizione all'Albo ai fini della loro accettazione;

          b) dispone, motivandola e comunicandola ai diretti interessati e a tutte le associazioni e le organizzazioni iscritte all'Albo, la cancellazione dall'Albo stesso;

          c) valuta le richieste di finanziamento delle associazioni e delle organizzazioni avanzate ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge;

          d) definisce la ripartizione e la distribuzione dei finanziamenti di cui alla lettera c), in base a un apposito regolamento, il cui schema è presentato entro due mesi dall'insediamento del medesimo comitato, secondo le modalità previste dall'articolo 7, all'assemblea dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni convocata per la sua approvazione.

      4. Il comitato di gestione resta in carica per un minimo di due e per un massimo di tre anni e non è rinnovabile.

 

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Art. 4.

      1. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «all'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «al dieci per mille»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in parte, alle associazioni e alle organizzazioni delle donne iscritte al relativo Albo».

      2. All'articolo 50, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «Conferenza episcopale italiana» sono inserite le seguenti: «e all'Albo delle associazioni e organizzazioni delle donne».

Art. 5.

      1. Le associazioni e le organizzazioni delle donne iscritte all'Albo che intendono chiedere di partecipare alla distribuzione dei fondi di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente legge, devono farne richiesta, entro il mese di gennaio di ogni anno, al comitato di gestione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 1.
      2. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:

          a) l'indicazione delle attività e il piano di intervento per i quali si chiedono i finanziamenti;

          b) l'indicazione dei tempi di attuazione;

          c) il piano economico.

      3. Il comitato di gestione dell'Albo valuta entro il 15 marzo di ogni anno, anche in base agli effettivi finanziamenti ottenuti e a disposizione, le richieste pervenute ai sensi del comma 1 e definisce il

 

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piano di distribuzione del finanziamento stesso.
      4. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate entro sette giorni, e prima della effettiva assegnazione dei fondi, a tutte le associazioni e le organizzazioni iscritte all'Albo.
      5. Nei sette giorni successivi al termine di cui al comma 4 può essere presentato ricorso motivato al comitato di gestione dell'Albo da parte di coloro che, pur avendone fatto richiesta, non sono stati fatti oggetto di finanziamento.
      6. Il comitato di gestione nei sette giorni successivi al termine di cui al comma 5 decide sugli eventuali ricorsi di cui al medesimo comma, motivando la decisione.

Art. 6.

      1. Entro quindici mesi dall'ottenimento del finanziamento, l'associazione o l'organizzazione destinataria dello stesso invia al comitato di gestione dell'Albo la comunicazione della avvenuta spesa corredata dal piano di attività svolta e dalla relativa rendicontazione.
      2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 o in presenza di mancato impiego del finanziamento ottenuto, ad esclusione dei casi in cui vi siano motivi di eccezionali e comprovate necessità e accadimenti, l'associazione o l'organizzazione interessata deve restituire, entro dieci giorni dalla scadenza prevista dal citato comma 1, il finanziamento ottenuto, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 7.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e al fine di consentire la formazione dell'Albo, le associazioni e le organizzazioni delle donne, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, inoltrano domanda di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 2, al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi alla ricezione delle domande di cui al comma 1 procede alla loro valutazione e definisce la formazione dell'Albo.
      3. Entro il mese successivo alla data di formazione dell'Albo ai sensi del comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze convoca le associazioni e le organizzazioni componenti l'Albo per la nomina del comitato di gestione.